Statuto

REGOLAMENTO

CRISP

CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE SULLA “EARTH CRITICAL ZONE” PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL PAESAGGIO E DELL’AGROAMBIENTE

REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO

Art. 1
(Oggetto)

  1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione interna ed il funzionamento del Centro di Ricerca interdipartimentale sulla Earth Critical Zone per il supporto alla gestione agroambientale e del paesaggio “CRISP“, (di seguito denominato Centro), la cui istituzione e attivazione, ai sensi dell’art. 33, comma 2, dello Statuto, non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio universitario.
  2. Partecipano alla costituzione del Centro i Dipartimenti di:
  • Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Napoli Federico II
  • Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse, Università degli Studi di Napoli Federico II

Art. 2
(Finalità e attività)

  1. Il Centro ha la finalità di promuovere e contribuire all’elaborazione di ricerche sulla Earth Critical Zone e sulle geospatial cyberinfrastructures finalizzate allo sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni per la gestione dell’agroambiente e del paesaggio.

Nel  rispetto di tale finalità il Centro si occuperà delle seguenti attività di ricerca:

  • Caratterizzazione pedologica e geomineralogica del sistema regolite-suolo-pianta-atmosfera (Re-SPA),
  • Caratterizzazione multiscala e analisi funzionale del sistema Re-SPA,
  • Modelli di inferenza spaziale del sistema Re-SPA,
  • Sviluppo modellistica ambientale (ad es. modelli idrologici, modelli SPA, stabilità dei versanti, dispersione  inquinanti) del sistema Re-SPA o di parte di esso,
  • Realizzazione di Sistemi Spaziali di Supporto alle Decisioni (S DSS) consultabili via Web,
  • Realizzazione di cartografie tematiche (ad es. studi di Land Evaluation, vulnerabilità falde idriche).

Per raggiungere tali obiettivi, il Centro svolge le seguenti attività:

  • promuove e coordina le attività di ricerca di sua competenza;
  • partecipa alle attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con istituzioni ed Enti pubblici e privati, secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per le attività in conto terzi;
  • concorre, limitatamente ai suoi scopi istituzionali e in coordinamento con i Dipartimenti e i Corsi di Laurea, alle attività didattiche di studenti, laureandi, dottorandi, ricercatori e promuove e gestisce Corsi di perfezionamento, Master post lauream ed eventualmente corsi di dottorato nonché Corsi di formazione e/o aggiornamento.

Art. 3
(Strutture e soggetti partecipanti alle attività del Centro)

 

  1. Partecipano alle attività del Centro i Dipartimenti che hanno manifestato, attraverso

apposita delibera consiliare, assunta su proposta di uno o più professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti ai Dipartimenti stessi, la volontà di promuovere l’istituzione e l’attivazione del Centro. Al Centro possono aderire, successivamente alla sua attivazione, professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, appartenenti ai Dipartimenti costituenti il Centro che ne facciano richiesta al Consiglio di Gestione. I Dipartimenti proponenti garantiscono, in caso di necessità, il supporto finanziario al Centro in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività e nell’utilizzo delle strutture.

  1. Possono partecipare alle attività del Centro i Dipartimenti che successivamente alla sua attivazione, ne facciano richiesta al Direttore del Centro, attraverso apposita delibera consiliare, motivata e dettagliata. La richiesta deve altresì indicare la disponibilità del Dipartimento richiedente a garantire, in caso di necessità, il supporto finanziario al Centro in misura proporzionale al suo coinvolgimento nelle attività e nell’utilizzo delle strutture.

  1. Possono altresì partecipare alle attività del Centro professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, di altri Dipartimenti, che siano interessati alle attività del Centro e ne condividano i criteri ispiratori e le finalità. La richiesta individuale di partecipazione deve essere motivata e corredata da curriculum didattico e scientifico che documenti una attività di ricerca continuativa inerente alle specificità del Centro.

  1. Le richieste di partecipazione di cui al comma 2 sono valutate dal Centro che, in caso di esito positivo espresso da apposita delibera del Consiglio di Gestione, di cui al successivo 6, ne propone l’approvazione al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

  1. Le richieste di partecipazione di cui ai commi 1 e 3 sono approvate dal Consiglio di Gestione del Centro.

  1. Il Centro può stipulare convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo.

Art. 4
(Gestione amministrativa)

  1. Il Centro ha autonomia gestionale, regolamentare, organizzativa e di spesa in conformità al vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
  2. L’organizzazione amministrativa del Centro è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Centro. Nell’ambito della stessa è individuato, tra gli appartenenti almeno alla categoria D, un responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore del Centro.
  3. Il Centro dispone per il suo funzionamento di risorse finanziarie acquisite autonomamente dall’esterno ovvero messe a disposizione dalle strutture partecipanti in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività e nell’utilizzo delle strutture del
  4. Il Centro può stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività in conto terzi.

Art. 5

(Organi)

  1. Sono organi del Centro:
  2. Il Consiglio di Gestione
  3. Il Direttore
  4. Il Consiglio Scientifico

 

 

Art. 6

(Composizione del Consiglio di Gestione)

Il Consiglio di Gestione è composto da:

  1. I Professori di ruolo e Ricercatori, anche a tempo determinato, che hanno proposto ai Dipartimenti di rispettiva afferenza l’istituzione e l’attivazione del Centro ovvero che, afferendo ai detti Dipartimenti, hanno presentato, successivamente alla sua attivazione, richiesta di partecipazione al Centro, che sia stata accolta.
  2. I Professori di ruolo e Ricercatori di cui a commi 1 e 2, anche a tempo determinato, la cui richiesta di partecipazione al Centro, presentata successivamente all’attivazione, sia stata accolta.
  3. I Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, ove assegnato al Centro, eletti tra il personale assegnato, pari al 5% del numero totale della componente dei professori di ruolo e ricercatori, comunque, in numero non inferiore a uno, nominati per 3 anni.
  4. Le funzioni verbalizzanti sono svolte da un componente del Consiglio, individuato, su proposta del Direttore, in apertura dei lavori di ciascuna seduta.
  5. Il Coordinatore del Consiglio Scientifico, senza diritto di voto, partecipa al Consiglio di Gestione su specifiche tematiche scientifiche, come deliberate dal Consiglio Scientifico.

Art. 7

(Compiti del Consiglio di Gestione)

Sono compiti del Consiglio:

  1. definire il piano triennale di sviluppo atto a garantire la sostenibilità di tutte le attività del Centro;
  2. determinare i criteri generali di utilizzo dei fondi e delle attrezzature disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro;
  3. approvare il piano annuale delle ricerche sulla base di quanto proposto dal Consiglio Scientifico;
  4. approvare il budget economico e degli investimenti e il rendiconto annuale;
  5. al termine di ogni triennio, esprimere parere sulla relazione documentata relativa ai risultati conseguiti da trasmettere al Nucleo di Valutazione;
  6. avanzare proposte sullo sviluppo delle attività di ricerca sentito il parere del Consiglio Scientifico;
  7. approvare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, verificandone la possibilità di attuazione e la congruenza con le finalità istituzionali del Centro;
  8. deliberare in merito alla stipula di contratti di collaborazione con personale esterno, alla luce della normativa vigente e previa verifica della necessaria copertura finanziaria degli stessi;
  9. deliberare in merito a successive richieste di partecipazione alle attività del Centro da parte di altri Dipartimenti e a quelle individuali di singoli richiedenti afferenti a Dipartimenti già partecipanti ovvero non partecipanti al Centro, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 3 del presente Regolamento;
  10. collaborare con gli Organi di Governo dell’Università e con gli Organi di programmazione nazionale, regionali e locali alla elaborazione ed all’attuazione di programmi di ricerca rispondenti a precise esigenze di riqualificazione professionale;
  11. deliberare su ogni altra questione a richiesta del Direttore;
  12. esercitare tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dallo Statuto;
  13. proporre al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico eventuali modifiche al Regolamento del Centro.

Art. 8
(Riunioni del Consiglio di Gestione)

  1. Il Consiglio è presieduto dal Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Direttore, di cui al successivo art. 9.
  2. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Direttore, di norma ogni 2 mesi e, in via straordinaria, su richiesta motivata del Direttore o di un terzo dei suoi
  3. La convocazione del Consiglio deve essere notificata per iscritto o tramite pec, con riscontro di avvenuta ricezione, con l’indicazione dell’ordine del giorno e deve essere fatta pervenire almeno 5 giorni prima della seduta, salvo casi di motivata urgenza in cui tale termine è ridotto a due giorni.
  4. Di ogni riunione deve essere redatto verbale della seduta sottoscritto dal Presidente e dal
  5. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi partecipi la maggioranza assoluta dei suoi componenti, diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

Art. 9

(Il Direttore)

  1. II Direttore del Centro CRISP è eletto dal Consiglio di Gestione al proprio interno tra i professori di ruolo a tempo pieno. Il Consiglio di Gestione per l’elezione del Direttore viene convocato dal Decano dei professori ordinari del Centro. La votazione si svolge con voto segreto e ciascuna votazione è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto. Nella prima votazione l’elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nella seconda e nella terza votazione, si procede a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nella seconda e nella terza votazione nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. In caso di parità di voti riportati, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica. Il Direttore è nominato dal Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile soltanto una volta.
  2. Il Direttore nomina, tra i Professori di ruolo, membri del Consiglio di Gestione che abbiano optato per il regime a tempo pieno, un Vice-Direttore per essere coadiuvato o sostituito in caso di assenza o impedimento. II Vice-Direttore decade alla cessazione dalla carica del
  3. Il Direttore presiede il Consiglio di Gestione e cura l’esecuzione dei rispettivi deliberati. In caso di necessità e di urgenza, adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva. E’ responsabile della gestione amministrativa e contabile del Centro; ha la responsabilità dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento del Centro. Ai fini dell’espletamento di tali funzioni, è individuato, tra il personale assegnato al Centro, appartenente almeno alla categoria D, un responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore.
  4. In relazione alle attività di cui all’art. 2 del presente regolamento, il Direttore, tenuto conto dei criteri generali dettati dal Consiglio di Gestione, esercita le seguenti funzioni:
  • propone al Consiglio di Gestione il piano triennale di sviluppo;
  • predispone, ogni tre anni, una relazione documentata sui risultati conseguiti con riferimento allo stato della ricerca che, corredata dal parere del Consiglio, viene trasmessa al Nucleo di Valutazione, per quanto di sua competenza;
  • garantisce il buon funzionamento della struttura;
  • gestisce e dispone di tutti gli atti amministrativi, negoziali e di spesa del centro, nei limiti delle proprie competenze.
  1. Il Direttore inoltre:
  • convoca la prima seduta del Consiglio Scientifico per consentire l’elezione del Coordinatore;
  • provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione del Centro che non rientrino nella competenza del Consiglio di Gestione;
  • promuove le attività del Centro;
  • vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti nell’ ambito del Centro;
  • tiene i rapporti con gli organi accademici e con l’Amministrazione universitaria;
  • esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, in analogia a quanto previsto per il Direttore di Dipartimento.

 

 

 

Art. 10

(Il Consiglio Scientifico)

 

Il Consiglio Scientifico è l’organo che svolge attività propositive e consultive nelle tematiche scientifiche oggetto delle attività del Centro.

  1. Il Consiglio Scientifico è composto da:
  • 2 membri per ciascuno dei Dipartimenti che hanno proposto l’istituzione e l’attivazione del Centro, nominati dai Dipartimenti stessi,
  • 2 membri per ciascuna delle istituzioni, pubbliche o private, che abbiano stipulato convenzioni di collaborazioni con il Centro, nominati dalle istituzioni stesse,
  • I membri del Consiglio Scientifico durano in carica 3 anni.

  1. Il Consiglio Scientifico elegge un suo Coordinatore scelto tra i componenti del Consiglio Scientifico medesimo. Il Coordinatore dura in carica 3 anni.
  2. Il coordinatore convoca il Consiglio Scientifico ogni qual volta sia necessario acquisirne pareri.
  3. Il Consiglio Scientifico avanza proposte su:
  • il piano annuale delle ricerche,
  • sullo sviluppo delle attività di ricerca.
  1. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi partecipi la maggioranza assoluta dei suoi componenti, diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Coordinatore del Consiglio.
  2. Delle riunioni del Consiglio Scientifico è redatto verbale; copia del verbale deve pervenire al Direttore ed al Consiglio di Gestione.

Art. 11

(Sede, spazi e attrezzature)

  1. Il Centro CRISP ha sede c/o Dipartimento di Agraria, in via Università 100, 80055 Portici.
  2. I Dipartimenti interessati concedono l’utilizzo di loro spazi, non specificamente assegnati in uso ai professori e ricercatori partecipanti al Centro, per lo svolgimento delle attività.
  3. Il Centro dispone di proprie attrezzature e di altri beni mobili iscritti in apposito inventario ed, eventualmente, di attrezzature e beni mobili messi a disposizione dai Dipartimenti partecipanti per lo svolgimento di attività di interesse comune.
  4. Il Centro può accogliere e utilizzare attrezzature di proprietà di soggetti pubblici o privati mediante stipula di specifiche convenzioni, in osservanza della normativa vigente.